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Noi di Progetto RistrutturABILMENTE abbiamo ricevuto molte richieste di Partner e Clienti in merito al Superbonus 110%. Ecco una veloce panoramica!
Il cosiddetto Superbonus Casa al 110% è realtà dal 19 maggio 2020, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge n. 34/2020 (meglio noto come Decreto Rilancio 2020).
Si aprono prospettive interessanti per chi decide di intervenire sulla propria casa. Il tutto però con attenzione dovuta alla fase di conversione in Legge del Decreto, che dovrà avvenire entro 60 giorni e per la quale non escludiamo aggiornamenti alle regole.
ENTRATA IN VIGORE 1 LUGLIO 2020
Il DL 34/2020 è già in vigore, ma le spese detraibili saranno solo quelle sostenute a partire dal 1° Luglio 2020 e sino al 31 Dicembre 2021. Pertanto, le spese sostenute prima di questo periodo ricadranno nelle tradizionali aliquote dei Bonus Fiscali validi nel 2020.
IN COSA CONSISTE
Il Superbonus consiste in:
- Innalzamento al 110% della percentuale di detrazione fiscale sulle spese sostenute per alcuni lavori (che illustreremo a breve) di efficientamento energetico, miglioramento sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici o ricarica auto elettriche.
- Suddivisione in 5 anni, in rate di pari importo, per gli interventi di cui al punto precedente.
- Possibilità di convertire in sconto o credito d’imposta cedibile la detrazione fiscale per lavori di: ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, recupero delle facciate, installazione impianti solari fotovoltaici e ricarica auto elettriche.
I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL 110%
Ecco i lavori che rientrano nel Superbonus:
- Lavori di isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali (come il cappotto esterno o l’isolamento termico della copertura) che interessino almeno il 25% delle superfici. Spesa massima pari a 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
- Per i condomini: sostituzione per le parti condominiali di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno in classe A, per riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tra i lavori agevolabili ci sono anche lo smaltimento e la bonifica dei vecchi impianti, nonché l’installazione di impianti ibridi o geotermici anche abbinati a impianti fotovoltaici. Spesa massima pari a 30.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari.
- Per gli edifici unifamiliari: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno in classe A, per riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Come per il caso precedente si includono anche lo smaltimento e la bonifica dei vecchi impianti, nonché l’installazione di impianti ibridi o geotermici anche abbinati a impianti fotovoltaici. Spesa massima pari a 30.000 euro.
Punto importante: si deve ottenere un aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio; nel caso questo non sia possibile, è sufficiente che vi sia un miglioramento dell’efficienza energetica. Per la dimostrazione dell’efficientamento energetico si fa riferimento all’APE.
Altra condizione inderogabile è che siano utilizzati isolanti che rispettino i Criteri Minimi Ambientali (cosiddetti CAM).
QUALI ALTRI LAVORI RIENTRANO NEL SUPERBONUS?
Possono beneficiare dell’aliquota del 110% anche tutti gli altri lavori di efficientamento energetico previsti all’art.14 del Decreto Legge 63/2013, come convertito in Legge, purché siano svolti insieme agli interventi di cui parlavamo prima. Per questi lavori complementari i limiti di spesa sono quelli consueti dei Bonus Fiscali validi per il 2020.
MIGLIORAMENTO SISMICO: 110% O 90%?
Per tutti i lavori che rientravano nel Sisma Bonus, scatta il Superbonus al 110%. Se però si ricorre alla cessione del credito a un’impresa di assicurazione, il Superbonus si ferma al 90%. Spesa massima invariata.
Sono esclusi dal Superbonus gli edifici in Zona sismica 4, a basso rischio sismico.
Infine, il Sisma Bonus è più facilmente applicabile agli interi condomini e villette mentre presenta diversi vincoli per quanto riguarda le case unifamiliari che vi invitiamo ad approfondire.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Se effettuiamo interventi di efficientamento energetico o miglioramento sismico tra quelli del Superbonus si ottiene la stessa aliquota anche per impianti solari fotovoltaici, inclusi eventuali sistemi di accumulo integrati.
Spesa massima ammissibile: 48.000 euro
Costo massimo dell’impianto FV: 2.400 euro per kWdi potenza nominale.
Costo massimo accumulo: 1.000 euro per kW di capacità di accumulo.
L’impianto fotovoltaico dovrà essere del tipo “on grid”, ossia collegato con la rete elettrica nazionale. L’energia prodotta e non auto-consumata deve essere ceduta al GSE (Gestore Servizi Energetici). Il Superbonus è inoltre incompatibile con il contemporaneo accesso ad altre tipologie di incentivi sullo stesso impianto.
RICARICA AUTO ELETTRICHE
Anche i possessori di auto elettrica saranno agevolati. Potranno infatti ottenere al 110% l’installazione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche a servizio di edifici. I limiti di spesa sono quelli dei Bonus fiscali standard e l’intervento deve essere contestuale ai precedenti.
CHI SONO I BENEFICIARI DEL SUPERBONUS?
Beneficiano del Superbonus:
- Condomini
- Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni
- Istituto Autonomo Case Popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione
- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure seconde case plurifamiliari.
Sono escluse dal Superbonus le seconde case unifamiliari.
SE NON C’È CAPIENZA FISCALE?
Non preoccupatevi! Se la detrazione fiscale spettante supera la quantità di Irpef da versare nell’anno, è possibile ricorrere a uno sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto al fornitore o cedere il credito ad altri soggetti, come assicurazioni e altri istituti finanziari.
Questo vale anche per le spese sostenute, negli anni 2020 e 2021, per i lavori che beneficiano dell’aliquota al 110%, oltre che per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite a partire dal 1° luglio 2020 e agevolate con i Bonus Fiscali tradizionali.
SCONTO IN FATTURA
A livello teorico l’impresa che esegue i lavori dovrebbe emettere fattura applicando uno sconto pari al bonus fiscale. Successivamente l’impresa potrà vantare questo sconto come credito d’imposta o cederlo ad Assicurazioni o Banche.
A livello pratico le modalità applicative non sono ancora state enunciate, si attendono i chiarimenti dal Ministero e dall’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’approvazione del DL Rilancio.
Per qualsiasi informazione o consulenza in merito Progetto RistrutturABILMENTE è al vostro servizio.